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L’Eni e i suoi conguagli: risponde il Garante
Una settimana fa il sig. Angelo Maria D’Addesio mi ha segnalato un contenzioso tra l’Eni e la clientela di cui si sa poco. Diceva:
“Da circa quattro mesi in tutta Italia l’ENI ha fatto pervenire salatissime bollette comprendenti i conguagli retroattivi dal 2005 per le nuove tariffe di distribuzione da applicare dal luglio 2009 e per il triennio 2010-2012.
“Effettivamente tutte le aziende distributrici di gas hanno dovuto adeguare le loro tariffe alle indicazioni dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica ed il Gas che con tre deliberazioni stabiliscono l’applicazione delle nuove tariffe di vendita e distribuzione, ma assolutamente non impone per le medesime alcuna forma di retroattività.
“In barba a ciò l’ENI ha inviato bollette con un aggravio minimo di 250 euro fino ad un massimo di 1500 euro a titolo di conguaglio retroattivo per gli anni termici a partire dal 2005, non ha fornito alcuna spiegazione analitica della bolletta (cosa per cui è stata condannata già dalla medesima Autorità negli anni 2005 e 2007 anche ad un milione di euro di multa), né alcuna forma di preavviso informativo, come pure era stato stabilito dall’Autorità esplicitamente nelle deliberazioni di cui sopra, sebbene avesse richiamato, per giustificare i conguagli, proprio le deliberazioni che ho citato sopra.
“Ricordo che nessun ente di distribuzione ha adottato una retroattività di queste proporzioni e che in ogni caso in data 9 settembre 2008 il Consiglio di Stato condannò l’Autorità d’Ambito della Sardegna per aver applicato delle tariffe retroattivamente in dispregio al disposto delle disposizioni costituzionali secondo cui la retroattività, a maggior ragione in materia economica, non può essere stabilita se non per legge e non con atti arbitrari o regolamentari.
“In questi mesi, fra la rassegnazione di chi ha già pagato e l’incertezza di chi non ha pagato e non vuole pagare, l’ENI ha preferito non rispondere ad alcun reclamo”.
Ho sottoposto la questione all’Autorità Garante per l’energia elettrica e il gas e il suo direttore generale, Roberto Malaman, mi ha inviato questa lettera:
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da Antonio Lubrano
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di Pierangelo il 01/1/70
Le promesse non mantenute di Mediolanum
Una cliente di Banca Mediolanum mi scrive di un suo “sfortunato investimento” e di alcune promesse non mantenute da banca Mediolanum. per questioni di riservatezza e su richiesta della lettrice, non riporto il suo nome ma intendo comunque rispomderle.
La prima impressione, cara signora, è che il vero responsabile del suo sfortunato investimento è il parente serpente più che Mediolanum. E tuttavia la sua email coincide con una notizia che la grande stampa ha ignorato o occultato in qualche angolo di pagina e che riguarda proprio la pubblicità di Mediolanum. In uno spot recente anch’io ho sentito la promessa che il cliente può ritirare i suoi soldi in qualsiasi momento e senza nessuna spesa aggiuntiva. Ad ogni modo ecco la notizia : che traggo dal bollettino “Scelte” dell’Unione Nazionale Consumatori di questo mese di gennaio:
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato(l’Antitrust) ha inflitto a Banca Banca Mediolanum una multa da 200mila euro euro.
“ A finire nel mirino dell’Autorità è l’attività di promozione del Conto corrente Mediolanum Freedom, con una comunicazione diffusa attraverso spot pubblicitari tra la seconda metà di marzo 2009 e la fine del mese di ottobre 2009. In particolare, secondo l’Antitrust, negli spot pubblicitari è stata omessa l’indicazione relativa alla circostanza che il tasso creditore del 3% netto fino al 30 giugno 2009 si applicava solo sulle giacenze superiori a 12.000 euro. Inoltre Banca Mediolanum non ha chiarito in modo sufficiente le informazioni sul prodotto sui siti www.bancamediolanum.it e www.mediolanumvita.it, ‘di modo che fosse necessario consultare più pagine all’interno degli stessi per acquisire le informazioni complete relativamente al conto corrente Mediolanum Freedom e, specificamente, per evincere il collegamento esistente tra tale prodotto e la polizza vita Mediolanum Freedom Plus e per ricavare tutte le condizioni da soddisfare per usufruire del rendimento promesso’.
L’omissione informativa della soglia dei 12.000 euro induce in errore il consumatore, che pensa che il rendimento promesso nello spot si possa applicare sull’intera somma e non sui soli importi che superano tale valore minimo. La proposta commerciale della Banca risulta pertanto eccezionalmente allettante per l’utente ma, a causa di tale carenza informativa, non consente di effettuare un’adeguata valutazione della reale convenienza dell’offertta. Le suggerisco di denunciare il suo caso all’Antitrust, stavolta con nome e cognome del suo “parente serpente” nonché family broker.
da Antonio Lubrano
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di Gianni il 01/1/70
Il modello americano ? Solo quando ci fa comodo
Dunque, com’era chiaro da tempo, la class action – ovvero l’azione risarcitoria collettiva – è stata rinviata all’anno prossimo, dopo che dalla legge è stata cancellata la retroattività. Questo significa che tutti i soprusi che abbiamo subito finora da gestori telefonici, banche, compagnie elettriche o del gas, assicurazioni e quant’altro, sono cancellati definitivamente con tanti saluti ai diritti calpestati dei consumatori.
E si sta verificando puntualmente quello che a metà giugno ha detto il Garante della concorrenza, prof. Antonio Catricalà, il quale riferendosi al Parlamento parlò di “uno stillicidio di iniziative volte a restaurare gli equilibri del passato”. Oggi apprendiamo, per esempio, che la lobby delle assicurazioni ha vinto: torna infatti la polizza pluriennale che era stata abolita da Bersani. Una delle sue lenzuolate consentiva all’utente di scegliere di anno in anno la polizza più conveniente. Questo aveva provocato, vivaddio, un principio di concorrenza fra le compagnie. Dico un principio perché il provvedimento era stato mal digerito, tanto è vero che la lobby è riuscita a ribaltarlo. Continua a leggere… »
da Antonio Lubrano
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di Roberto il 01/1/70






